Sicuramente valido nella maggior parte dei casi, il cumulo gratuito può comportare, in determinate situazioni, un calcolo della pensione meno vantaggioso
Negli ultimi mesi si è sentito parlare molto della possibilità di accedere alla pensione cumulando diverse gestioni assicurative. Tale facoltà era già possibile nel 2012 con la Legge n. 228 ma, con la Legge di Bilancio 2017, sono state apportate importanti modifiche che hanno rimosso ostacoli che ne impedivano l’accesso. Prima della modifica, non era possibile accedere al cumulo in caso di pensionamento anticipato, di raggiunto diritto autonomo in una delle gestioni interessate (ad esempio nel caso della maturazione di 20 anni di contributi da lavoro dipendente) e non era possibile cumulare i contributi versati nelle Casse Professionali.
Dal 2017, questa modalità di unificazione di gestioni diverse ai fini pensionistici si è andata ad affiancare ad altre due: la totalizzazione e la ricongiunzione. La convenienza del cumulo è data dal fatto che la pensione in totalizzazione permette di accedere con gestioni diverse, ma prevede un calcolo di tipo contributivo, nella maggior parte dei casi sfavorevole; la ricongiunzione trasferisce materialmente i contributi da una gestione a un’altra ma, solitamente, in modo oneroso.
Appunto per questo, il “nuovo” cumulo gratuito è stato considerato il salvatore di chi, a seguito di una vita lavorativa frastagliata, aveva versato in diversi Enti e si trovava a pagare un onere prima dell’accesso alla pensione. Questo ragionamento, sicuramente valido nella maggior parte dei casi, può comportare, in determinate situazioni, un calcolo di pensione meno vantaggioso.
La totalizzazione e il calcolo contributivo. La pensione in totalizzazione prevede, come appena detto, un calcolo contributivo mentre la pensione in cumulo prevede un calcolo secondo la normativa vigente – retributivo, misto o contributivo – considerando le gestioni unificate tra loro. Ci sono dei casi in cui, però, il calcolo contributivo dà luogo a pensioni con importi superiori rispetto a quello retributivo. Il primo si basa sui contributi versati durante tutta la vita del lavoratore mentre il secondo è un calcolo effettuato in base alle retribuzioni percepite negli ultimi anni (10 per i dipendenti e 15 per gli autonomi). Spesso le retribuzioni degli ultimi anni sono le più alte, ma nel caso in cui il lavoratore si sia visto ridurre il reddito a seguito della perdita del posto di lavoro, riduzione dell’orario o fruizione di sostitutivi del reddito (ad esempio, la cassa integrazione), il calcolo retributivo potrebbe risultare meno conveniente.
Rinuncia alla totalizzazione. La Legge di Bilancio 2017 ha previsto, a seguito di richiesta di pensione in totalizzazione e mancata liquidazione, la possibilità di rinunciare alla stessa per accedere alla pensione in cumulo. È utile specificare che, ove ci fossero dei ritardi nei tempi di lavorazione della domanda, la decorrenza rimane comunque il primo giorno del mese successivo alla presentazione o alla maturazione dei requisiti. Se si rinuncia alla totalizzazione per presentare domanda di pensione in cumulo, si sta rinunciando a tutti gli arretrati maturati fino a quel momento.
Infine, con la pensione in totalizzazione, se si raggiunge il diritto autonomo in una delle gestioni (ad esempio, 20 anni di contributi da lavoro dipendente), il calcolo della quota in quella gestione viene effettuato in base alla normativa vigente – retributivo, misto o contributivo. Pertanto, si può verificare il caso del lavoratore che, avendo contributi prima del 1996, possa ritrovarsi quote di pensione in totalizzazione calcolate con lo stesso sistema del cumulo.
La ricongiunzione “gratuita”. La ricongiunzione, in riferimento alla legge 29/79, viene considerata di per sé onerosa, eppure ci sono dei casi in cui essa è gratuita.
Con l’entrata in vigore della legge 122/2010, il dipendente pubblico che cessa dal servizio prima del 30 luglio 2010 e senza diritto a pensione, può costituire una posizione contributiva presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti Inps. Ciò significa che, in possesso dei suddetti requisiti, avverrà una cosiddetta “costituzione posizione assicurativa” dalla gestione pubblica a quella privata a titolo gratuito.
Le Casse Professionali. La facoltà dell’esercizio di cumulo è stata estesa anche alle Casse dei liberi professionisti. Eccezion fatta per le Casse degli Avvocati, Ragionieri, Ingegneri e Architetti, le Casse Professionali prevedono un calcolo prettamente contributivo. È utile verificare, alla luce di quanto detto, l’effettiva convenienza di un calcolo di pensione diverso da quello contributivo. Da precisare che, la ricongiunzione secondo la legge 45/90 da un ente diverso ad una Cassa Professionale, avviene quasi sempre a titolo gratuito. Di fatti, l’onere viene calcolato sulla differenza di quanto versato nella vecchia gestione e di quanto si sarebbe dovuto versare nella gestione in cui avviene la ricongiunzione: l’aliquota contributiva delle Casse, di norma più bassa di quella degli Enti pubblici, implica così un onere pari a zero.
Decorrenza della pensione. La decorrenza della pensione, nelle prestazioni in cumulo, avviene solo a seguito della maturazione dei requisiti in tutte le gestioni interessate. In caso i requisiti siano maturati in una sola gestione, il cumulo non è esercitabile. Bisogna valutare, pertanto, una volta raggiunto il diritto in una sola gestione, la possibilità di accedere ad una pensione ordinaria, per poi presentare un’altra domanda, a tempo debito, nell’ultima gestione interessata.