Previdenza

di Maurizio Sarti

Anche nella previdenza complementare i pubblici dipendenti non sono del tutto uguali agli altri lavoratori. Neanche nell’applicazione delle norme in favore delle popolazioni terremotate, per la parte inerente alla possibilità di anticipare le prestazioni dei Fondi pensione

Se dodici anni vi sembran pochi! Sì perché sono passati giusto giusto dodici anni dal 5 dicembre 2005, quando venne approvato il Decreto Legislativo n. 252 che riformò complessivamente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, ma che escluse dall’applicazione, in modo radicale, i dipendenti pubblici che si sarebbero comportati come tali, cioè che avessero deciso di aderire a fondi pensione negoziali piuttosto che a fondi aperti o a PIP (Piani Individuali Pensionistici).
Infatti, il decreto stesso chiarisce che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni “si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa”.
Così i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che decidevano di comportarsi come tali, cioè che decidevano di aderire ai loro fondi pensione negoziali, per volontà del legislatore (governava al tempo Berlusconi, ministro del lavoro era Roberto Marroni, che aveva come sottosegretario Alberto Brambilla -vero artefice della riforma), rimanevano al palo senza poter beneficiare delle norme fiscali adottate dalla riforma del 2005.
Nel mese di dicembre del 2017, a dodici anni di distanza, il Parlamento, nel dar forma alla legge di Bilancio 2018 (governo Gentiloni), interviene in materia estendendo “a decorrere dal primo gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche […] le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni” già vigenti per la generalità dei lavoratori.
Una rivoluzione copernicana dunque: i dipendenti pubblici hanno, finalmente, diritto allo stesso trattamento fiscale di tutti gli altri lavoratori, potendosi così fregiare del titolo di “cittadini italiani”.
Ma … Eh sì, c’è sempre un ma, la norma prosegue specificando che “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche … che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2018”; non perciò da quando la normativa fiscale venne riformata ma, solo, dal gennaio del 2018, mentre “relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.
Uguali? Sì, ma non su tutto e per tutto. C’è ancora strada da fare per una parificazione completa tra pubblico e privato nella previdenza complementare.
Qualche altro esempio? Con la legge sulla concorrenza il legislatore ha consentito che le parti negoziali, tramite accordi, possono “stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare”, tale previsione interviene modificando il decreto legislativo del 2005 che, per quella parte, continua a non applicarsi al pubblico impiego.
Ancora? Le popolazioni terremotate si dividono in cittadini italiani e pubblici dipendenti. Infatti, quando si trattò di dare applicazione alle norme in favore delle popolazioni terremotate, per la parte inerente alla possibilità di anticipare le prestazioni dei Fondi pensione, i pubblici dipendenti, compresi come popolazione tra quelle colpite dal sisma, rimasero (e sono tutt’ora) esclusi.
I pubblici dipendenti che hanno l’onere e l’onore di rappresentare la pubblica amministrazione e il sistema di welafare sono costantemente trattati come altro, nel bene e nel male, passando, di volta in volta, dall’essere privilegiati (sempre meno) all’essere sfavoriti (sempre più).

Maurizio Sarti

Maurizio Sarti

è direttore generale del Fondo Pensione Perseo Sirio

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